Rifiuti Speciali
Scheda del servizio
Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.
Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera).
La determinazione dell'area non soggetta al tributo, può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento, una percentuale di riduzione sull'intera superficie dell'immobile.
Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera).
La determinazione dell'area non soggetta al tributo, può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento, una percentuale di riduzione sull'intera superficie dell'immobile.
A chi rivolgersi
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Municipio di Frascaro - Piazza C. Rangone 1 |
Telefono |
0131 236641 (lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30) |
s.guglielmero@consorziorsu.al.it tassarifiuti.consorzioal@legalmail.it |
|
Web |
http://www.comune.frascaro.al.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Apertura al pubblico | Il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 15 FEBBRAIO 11 APRILE 13 GIUGNO 26 SETTEMBRE 20 NOVEMBRE PER INFORMAZIONI È COMUNQUE POSSIBILE o Contattare il numero di telefono 0131 236641 nei giorni di lunedì e venerdì o Consultare la sezione della tassa rifiuti del sito www.consorziorsu.al.it o Inviare mail all'indirizzo s.guglielmero@consorziorsu.al.it o PEC tassarifiuti.consorzioal@legalmail.it– inserendo nell’oggetto “TARI COMUNE DI FRASCARO” |
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Vedi tutti gli avvisi Tassa RifiutiUltimo aggiornamento pagina: 20/12/2024 10:25:58