Rifiuti Speciali
Scheda del servizio
Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.
Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera).
La determinazione dell'area non soggetta al tributo, può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento, una percentuale di riduzione sull'intera superficie dell'immobile.
Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera).
La determinazione dell'area non soggetta al tributo, può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento, una percentuale di riduzione sull'intera superficie dell'immobile.
A chi rivolgersi
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Giosuè Carducci, 6 - (Ufficio Tributi di Valenza) |
Telefono |
0131-949317 dal lunedì al mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 |
f.gelsomino@consorziorsu.al.it tassarifiuti.consorzioal@legalmail.it |
|
Web |
https://www.comune.valenza.al.it/it-it/home (Apre il link in una nuova scheda) |
Apertura al pubblico | Comune di Valenza - Ufficio Tributi (Via Giosuè Carducci, 6) dal lunedì al mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 |
Avvisi - Novità
Vedi tutti gli avvisi Tassa RifiutiUltimo aggiornamento pagina: 20/12/2024 10:25:58